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Qual è la definizione di Autocarro?
Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.
I costi sostenuti in caso di veicolo immatricolato come autocarro sono sempre deducibili integralmente?
No, ci sono elementi che impattano sulla deducibilità integrale o parziale indipendentemente da come sia stato immatricolato il mezzo.
Quali sono i criteri da utilizzare per equiparare un veicolo immatricolato autocarro ad una autovettura
(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006)
Gli elementi per la verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro. L’autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:
Immatricolazione come N1
Codice carrozzeria F0 (effe zero)
Numero posti consentiti per conducente e passeggeri di quattro o più
Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento ovvero:
Immatricolazione = kW / (P = MC-T(t)) |
kW = potenza motore in kilowatt P = portata del veicolo MC= massa complessiva T(t) = tara espressa in tonnellate
Se il rapporto è < 180, il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% (e l’iva detraibile al 100%). Se rapporto è >= 180, l’autocarro dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.
Ai fini IVA quali sono i casi in cui la detraibilità è totale?
Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d “beni di lusso elencati nella tabella B del Dpr 633/42)che formano oggetto dell’attività d’impresa; l’onere della prova spetta all’impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Inoltre:
Veicoli utilizzati come beni strumentali
Veicoli adibiti ad uso pubblico
Agenti di commercio e rappresentanti
Ai fini IVA quali sono i casi in cui la detraibilità parziale?
Veicoli in uso a professionisti
Veicoli in uso promiscuo
Veicoli non assegnati
In tutti questi casi l’IVA è detraibile al 40%.